Art. 9.
(Convenzioni con gli enti locali).

      1. Al fine di assicurare un più funzionale ed esteso uso della biblioteca scolastica le istituzioni scolastiche possono stipulare convenzioni con gli enti locali interessati.
      2. Le convenzioni di cui al comma 1 possono riferirsi sia all'uso delle biblioteche scolastiche da parte della comunità locale, soprattutto se priva di altre strutture bibliotecarie, sia all'eventuale utilizzo di personale fornito di specifica qualificazione professionale in ruolo presso l'ente locale interessato, per periodi di tempo o fasce orarie stabiliti dalla convenzione.